Art. 43 — Improcedibilità della domanda [ABROGATO]

[La domanda concernente controversie relative alla determinazione, all’aggiornamento e all’adeguamento del canone non può essere proposta se non è preceduta dalla domanda di conciliazione di cui all’articolo seguente. L’improcedibilità è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.]