1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.
1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.
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