Art. 30 bis — Contratti di convivenza

1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima.