Art. 22 — Scomparsa, assenza e morte presunta

1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell’assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:

a) se l’ultima legge nazionale della persona era quella italiana;

b) se l’ultima residenza della persona era in Italia;

c) se l’accertamento della scomparsa, dell’assenza o della morte presunta può produrre effetti giuridici nell’ordinamento italiano.