Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent’anni dalla produzione della fotografia.[Per le fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell’opera a termini dell’art. 105.][Il termine decorre dalla data del deposito stesso.][Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l’indicazione «riproduzione riservata per quarant’anni».]


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