1. Le fonti di cui all’articolo 69 quater, comma 2, comprendono le seguenti:

a) per tutte le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) per i libri pubblicati:

1) il Sistema Bibliotecario Nazionale, inclusi i registri d’autorità per gli autori;

2) le associazioni nazionali degli editori e degli autori, gli editori che hanno pubblicato le opere, se noti, e gli agenti letterari operanti in Italia;

3) il deposito legale;

4) la banca dati dell’agenzia italiana ISBN, per i libri pubblicati e per gli editori;

5) la banca dati WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders);

6) le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi;

7) le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per i titoli scolastici);

8) l’Anagrafe Nazionale Nominativa dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPRePS). Le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente o attraverso sistemi che ne consentono l’interrogazione integrata quali VIAF (Virtual International Authority Files) e ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works);

c) per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste:

1) l’ISSN (International Standard Serial Number) per i periodici;

2) gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche;

3) il deposito legale;

4) le associazioni italiane degli editori e le associazioni italiane degli autori e dei giornalisti;

5) le banche dati delle società di gestione collettiva, inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione;

d) per le opere visive, inclusi gli oggetti d’arte, la fotografia, le illustrazioni, il design, l’architettura, le bozze di tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere:

1) le fonti di cui alle lettere a), b) e c);

2) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare riguardanti le arti visive e incluse le organizzazioni che gestiscono i diritti di riproduzione;

3) se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche;

e) per le opere audiovisive e i fonogrammi:

1) il deposito legale;

2) le associazioni italiane dei produttori;

3) le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le biblioteche nazionali;

4) le banche dati con i relativi standard e identificatori, come ISAN (International Standard Audiovisual Number) per il materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work Code) per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording Code) per i fonogrammi;

5) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare per autori, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e produttori di opere audiovisive;

6) l’elenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e altre informazioni riportate sulla confezione dell’opera;

7) le banche dati di altre associazioni pertinenti che rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti.


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