Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell’opera in altra lingua o dialetto.Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4.L’autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione.
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