Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un’opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell’autore, finché questi non si sia rivelato.Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell’articolo precedente.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.