È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria1, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso2, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell’opera stessa.Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero3.


Commenti

Lascia un commento