1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall’articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto.
1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall’articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto.
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