Art. 26 bis — Comunicazioni al domicilio digitale

1. Gli atti e le comunicazioni dell’agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall’articolo 60 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.