[Il versamento diretto di cui al primo comma dell’art. 3 si esegue all’esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.Il versamento eventualmente effettuato alla esattoria incompetente è valido salva l’applicazione della sanzione di cui all’art. 93. L’esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l’ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente]
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