Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell’art. 14 della legge 27 maggio 1929 n. 847, è ridotto a un mese.Il capo primo della legge suddetta è abrogato.
Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell’art. 14 della legge 27 maggio 1929 n. 847, è ridotto a un mese.Il capo primo della legge suddetta è abrogato.
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