Quando la persona giuridica è dichiarata estinta o quando l’associazione è sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d’ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell’atto costitutivo o nello statuto non ha effetto.Quando lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, la nomina può essere fatta dall’assemblea medesima con la maggioranza prevista dall’art. 21 del codice.Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.In ogni caso la nomina fatta dall’assemblea o nelle forme previste nell’atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.