Art. 167 bis — Adempimenti connessi all’udienza di cui all’articolo 598-bis del codice

1. L’avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all’art. 598 bis del c.p.p., contenente l’indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.