Art. 156 — Opposizione alla richiesta di archiviazione [ABROGATO]

[1. La persona offesa dal reato, con l’opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, indica gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta stessa.2. A seguito dell’opposizione, il giudice per le indagini preliminari provvede a norma dell’articolo 554 comma 2 del codice.]