Art. 145 — Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti

1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all’inizio dell’udienza.2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, stabilisce il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.