Art. 87 — Cose di cui è stata ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia [ABROGATO]

[1. Il provvedimento con cui è ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia delle cose indicate nell’articolo 264 comma 1 del codice è comunicato al ministero medesimo.2. Il ministro di grazia e giustizia può disporre che le cose di cui è stata ordinata la consegna siano rimesse al museo criminale presso il ministero o ad altri istituti. Se non ritiene di provvedere in questo modo, le cose sono messe in vendita a norma dell’articolo 264 del codice.3. Allo stesso modo si provvede se delle cose aventi interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte è stata disposta la confisca.]