Art. 38 — Facoltà dei difensori per l’esercizio del diritto alla prova [ABROGATO]

[1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dell’articolo 190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni.2. L’attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati.]