Art. 28 — Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio

1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all’imputato con l’avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.