[Le parti debbono proporre il reclamo previsto negli articoli 825 ultimo comma e 456 ultimo comma del codice nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione del decreto che nega l’esecutorietà.]
[Le parti debbono proporre il reclamo previsto negli articoli 825 ultimo comma e 456 ultimo comma del codice nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione del decreto che nega l’esecutorietà.]
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