I ricorsi previsti negli articoli 615 secondo comma e 619 del codice, oltre le indicazioni volute dall’articolo 125 del codice, debbono contenere quelle di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 163 del codice.
I ricorsi previsti negli articoli 615 secondo comma e 619 del codice, oltre le indicazioni volute dall’articolo 125 del codice, debbono contenere quelle di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 163 del codice.
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