Il giudice dell’esecuzione, prima di ordinare l’incanto a norma dell’articolo 575 del codice, dispone l’audizione delle parti e dei creditori a norma dell’articolo 569 del codice.
Il giudice dell’esecuzione, prima di ordinare l’incanto a norma dell’articolo 575 del codice, dispone l’audizione delle parti e dei creditori a norma dell’articolo 569 del codice.
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