Art. 155 ter — Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche

La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all’articolo 492 bis del codice ha luogo a norma dell’articolo 165 di queste disposizioni.Nei casi di cui all’articolo 492 bis, ottavo e nono comma, l’ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all’ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.