Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal conciliatore non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell’ordinanza di ammissione, se questa non è stata pronunziata in udienza.
Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal conciliatore non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell’ordinanza di ammissione, se questa non è stata pronunziata in udienza.
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