Art. 43 — Ingiunzione di pagamento di spese, diritti ed onorari [ABROGATO]

[Le spese, tasse, diritti ed onorari relativi agli affari civili concernenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito sono esatti mediante nota compilata dal cancelliere sulle risultanze del registro relativo.A richiesta del cancelliere la nota è resa esecutiva dal capo dell’ufficio giudiziario al quale egli appartiene, con decreto a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 642 del codice.La nota ed il decreto di esecutorietà sono notificati all’obbligato a norma dell’articolo 643 del codice. Contro di essi è ammessa, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione, opposizione a norma degli articoli 645 e seguenti del codice.]