Art. 29 — Registri di cancelleria della pretura [ABROGATO]

[Il cancelliere della pretura deve tenere i seguenti registri:

1) ruolo generale degli affari contenziosi civili;

2) rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili;

3) ruolo di udienza nel quale sono segnate le cause portate alla discussione davanti al pretore, e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all’udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal pretore e dal cancelliere;

4) ruolo generale degli affari civili non contenziosi;

5) rubrica alfabetica generale degli affari civili non contenziosi;

6) ruolo generale delle esecuzioni;

7) rubrica alfabetica generale delle esecuzioni;

8) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;

9) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;

10) registro delle spese di giustizia anticipate dall’erario in materia civile e penale;

11) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;

12) registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell’articolo 38 contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d’ufficio;

13) registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell’articolo 38.
Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal pretore, il quale nota in tutte lettere nell’ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro.]