Art. 5 — Formazione dell’albo [ABROGATO]

[L’albo è tenuto dal primo presidente della corte d’appello ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale del Re Imperatore e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro.Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte.]