Art. 47 — Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta [ABROGATO]

[Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall’art. 7 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati.Se l’ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza. Se la dichiarazione non comprende tutti i percipienti, si applica inoltre per ogni nominativo omesso la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell’art. 46.]