Art. 8 — Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni [ABROGATO]

[Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici delle imposte e presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate. Il Ministro per le finanze stabilisce il prezzo di vendita degli stampati e l’aggio spettante ai rivenditori.La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha la amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l’applicazione della sanzione di cui all’art. 53.]