Art. 26 — Diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi [ABROGATO]

[1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.]