Art. 9 — Atti soggetti ad iscrizione nei registri

1. Nei registri di cui all’articolo 7 devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attività.2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.