1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 42.
1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 42.
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