Art. 66 quinquies — Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada all’acquisto di mezzi per finalità di protezione civile

1. All’articolo 208, comma 5-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, o all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell’ente interessato”.