1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all’utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell’agricoltura, all’allegato 3, tabella 2.1 “Correttivi calcici e magnesiaci”, colonna 3 “Modo di preparazione e componenti essenziali”, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 21 “Gesso di defecazione”, dopo le parole: “solfato di calcio” sono aggiunte le seguenti: “. Non sono ammessi fanghi di depurazione”;
b) al numero 22 “Carbonato di calcio di defecazione”, dopo le parole: “anidride carbonica” sono aggiunte le seguenti: “. Non sono ammessi fanghi di depurazione”.
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