1. Per le opere previste dall’allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Codice dell’ambiente, nei procedimenti disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità, le regioni sono tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva conclusione della conferenza di servizi, al fine di consentire all’autorità competente il rilascio del provvedimento finale.
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