1. Il comma 6 dell’articolo 112 del Testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
“6. Fermo restando l’esercizio prevalente dell’attività di garanzia, i confidi iscritti nell’albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell’articolo 106, comma 1”.
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