L’amnistia e l’indulto [151, 174 c.p.] sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera , in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
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