La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio [79 ss. c.c.].
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare [143, 143 bis, 143 ter, 144, 145, 146, 147, 148].
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