Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [101 2, 102, 103, 105, 107; 1 ss. c.p.c ; 1 ss. c.p.p.] .
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso [1, 2 c.p.] .
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
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