I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente [2, 39, 49], senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [14 ss. c.c.; 270, 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies, 270 sexies, 271, 305, 306, 416, 416 bis c.p.; XII disp.fin.].

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare [XII disp.fin.; 270 c.p.; 210 T.U.L.P.S.].


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