1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il 31 dicembre 2022 si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all’articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.