Art. 38 — Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile

1. Il volontariato organizzato di cui all’articolo 32 prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l’autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l’osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.2. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all’articolo 32 alle attività di cui all’articolo 2.3. Nell’ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all’articolo 18, le autorità competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all’articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a ciò autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40.