Art. 720 — Partecipazione a giuochi d’azzardo

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo [721], è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.La pena è aumentata [64]:

1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco [721] o in un pubblico esercizio;

2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti [722].