Art. 715 — Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente [ABROGATO]

[Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo cpv. dell’articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire cento a duemila.Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente.]