Art. 706 — Commercio clandestino di cose antiche [ABROGATO]

[Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all’Autorità, quando la legge lo richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila.]