Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a 0,01 euro, monete contraffatte o alterate, non le consegna all’Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l’alterazione [453, 454], indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 206.
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