Art. 656 — Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [265, 269, 501, 658], con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.