Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3 dell’articolo 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato [266 2, 284, 303, 414, 415], con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.