Art. 647 — Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito [ABROGATO]

[È punito, a querela della persona offesa [120], con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 309:

1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate [927-929];

2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo [932];

3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 309.]


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